Secondo una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, in particolare l’ordinanza n. 15397/2020 del 20.07.2020, la risposta è NO.
La Suprema Corte ha chiarito che l’assegnazione della casa famigliare al genitore collocatario dei figli minorenni, infatti, non equivale ad un’automatica riduzione dell’assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge, poiché alla valutazione dell’assegnazione stessa «è da ritenersi estraneo qualsivoglia profilo relativo alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi».
In altre parole, l’assegnazione della casa non può essere ritenuta una componente dell’assegno di mantenimento, in quanto, secondo il nostro ordinamento, ha come scopo il soddisfacimento dell’interesse prioritario della prole - convivente con il coniuge a cui viene affidata – di conservare il proprio habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini cui si esprime e si articola la vita familiare, così da non stravolgere ulteriormente l’equilibrio psicologico ed il benessere dei bambini che, di fatto, si trovano a dover subire lo stravolgimento della propria realtà famigliare.
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